Ambiente

Elenco produttori e utilizzatori di sottoprodotti

ELENCO PRODUTTORI E UTILIZZATORI DI SOTTOPRODOTTI

Sulla Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017 è stato pubblicato il D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”. Tale norma reca le modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quindi la sussistenza dei requisiti sostanziali per la qualificabilità di un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto.

I residui sono considerati sottoprodotti quando il produttore dimostra che sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.

A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte una serie di condizioni tra le quali la certezza dell'utilizzo e l'assenza di ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale.

L'articolo 5 chiarisce che il requisito della certezza dell'utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso ed evidenzia alcune modalità di prova tra le quali l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo ed alle condizioni della cessione.

In mancanza della documentazione contrattuale il requisito della certezza dell'utilizzo è dimostrato tramite una scheda tecnica contenente le informazioni richieste dal decreto, necessarie a consentire l'identificazione e le caratteristiche tecniche dei sottoprodotti nonché della modalità di utilizzo.

L'articolo 10 del Regolamento prevede che per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti che viene reso pubblico e consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.

L'elenco non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti ma ha finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.

Scrivania Telematica

E' disponibile il sito www.elencosottoprodotti.it  dove le imprese possono iscriversi, senza alcun onere, con procedura telematica che prevede l'accesso con firma digitale intestata al legale rappresentante o comunque a persona di impresa, la cui qualifica viene validata mediante interoperabilità con il Registro Imprese.

Al momento dell'iscrizione l'impresa deve indicare, oltre ai dati anagrafici che vengono ripresi dal RI:

1) le unità locali (impianti) che intende iscrivere: ogni impresa può iscrivere più unità locali, laddove l'attività di produzione o riutilizzo avvenga in più impianti. Con una sola pratica l'impresa potrà iscrivere più unità locali.

2) la qualifica (produttore o riutilizzatore): nel caso l'unità locale sia produttore e riutilizzatore andrà indicata due volte.

3) per ogni sottoprodotto dovrà indicare:

  • attività produttiva (classificata con codice ATECO) che genera il sottoprodotto o nella quale il sottoprodotto è impiegato
  • Nome commerciale del sottoprodotto :il sistema consente di verificare i nomi dei sottoprodotti che altri utenti hanno inserito associandoli alla medesima attività di provenienza o riutilizo. Non esiste una codifica standard
  • Descrizione del sottoprodotto: libera

4) Potrà allegare un file (p.es. certificazione o altro documento).

5) Completato il caricamento l'utente firma digitalmente il modulo e lo trasmette e ottiene una ricevuta di avvenuta iscrizione.

Non sono previsti diritti di segreteria nè bolli nè alcuna istruttoria da parte della CCIAA e l'utente risulta immediatamente iscritto negli elenchi.

 

Nell’ipotesi in cui un operatore intenda avvalersi delle schede tecniche deve procedere alla loro vidimazione presso la Camera di commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico: ciò significa che la vidimazione delle schede sconta il diritto di segreteria previsto per i registri di carico e scarico,mentre non sono richiesti ulteriori oneri connessi all'attività.

Ai fini della vidimazione, le schede tecniche dovranno contenere i dati anagrafici dell’impresa ed i riferimenti dell’impianto di produzione, limitatamente alle informazioni su indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell’autorizzazione (se in possesso del produttore). 

I restanti campi della scheda tecnica saranno, quindi, compilati, successivamente alla vidimazione.

Per assistenza sul funzionamento del sistema gli utenti potranno rivolgersi a info@elencosottoprodotti.it oppure a assistenza@elencosottoprodotti.it

 

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Registro telematico Gas fluorurati ad effetto serra

REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE

Il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione ove è iscritta la sede legale dell'impresa o ha il domicilio la persona fisica.

Il D.P.R. 146/2018 disciplina Il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito presso il Ministero dell’Ambiente, gestito dalle Camere di commercio competenti e accessibile dal sito web www.fgas.it

L'articolo 15 del D.P.R conferma l'obbligo di iscrizione al Registro  che era già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012, per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

GAS FLUORURATI

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146   recante attuazione del regolamento (CE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, che abroga il regolamento (UE) n. 842/2006 e il precedente D.P.R n. 43 del 27/01/2012 .

Il D.P.R. n. 146/2018, entrato in vigore il 24 gennaio 2019, disciplina, tra l’altro le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese.

 

ASSISTENZA

Per l'iscrizione al Registro: https://scrivania.fgas.it

Per ulteriori informazioni: http://www.fgas.it

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COV - Composti Organici Volatili

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)

La Dichiarazione C.O.V. è una dichiarazione di immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria che ha il fine di limitare il contenuto di composti organici volatili.

Il Decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, come modificato dal Decreto legislativo 14 febbraio 2008, n. 33 obbliga i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) a trasmettere, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all'allegato III-bis, riferiti all'anno civile precedente.

In base al citato decreto legislativo, per "immissione sul mercato" si intende qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.

FONTI NORMATIVE

D.lgs. 161 del 27 marzo 2006

D.Lgs. 14 febbraio 2008 n. 33

Link utili: www.ecocerved.it

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Vi.Vi.Fir

Stop ai formulari "su carta" per il trasporto rifiuti - Disponibile on-line il servizio del sistema camerale

Pienamente operativo - a partire dall'8 marzo 2021 - il nuovo servizio che consente di eliminare le ormai superate operazioni di vidimazione, con notevole risparmio di costi per le imprese

Per accedere al servizio cliccare sul seguente link https://vivifir.ecocamere.it/

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