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Tecnici ed esperti oli d'oliva vergini ed extravergini

Elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

 

L'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, istituito ai sensi dell'art.3 della L. n.313/98, è articolato su base regionale ed è tenuto presso il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali SAQ VII.

Il decreto n.1334 del 28 febbraio 2012, entrato in vigore il 27 aprile 2012, stabilisce “criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n.2568/91, nonché per l'iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini”.

A norma dell'art.4 comma 3 del Decreto n.1334/2012, la domanda per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata alla Camera di Commercio del luogo ove il richiedente ha l'interesse operativo.

Per l’iscrizione nell’elenco, oltre all’idoneità morale (D.M. 23.06.1992, art.3), sono richiesti i seguenti requisiti:

  • Essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica, conseguito al termine di un corso per assaggiatori, a norma dell'art.2 del decreto n.1334 del 28.02.2012;

  • Essere in possesso di attestati rilasciati da un capo panel che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall’allegato XII al Reg Cee 2568/91, ad almeno 20 sedute di assaggio, da tenersi in giornate diverse, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e comprendenti ognuna almeno tre valutazioni organolettiche.

La domanda di iscrizione deve essere corredata della idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

A norma dell'art. 4 comma 4 del decreto 1334/2012, la Camera di Commercio verifica la regolarità della domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e propone i nominativi dei richiedenti idonei alla Regione competente, che provvede all’iscrizione nell'Elenco, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Le regioni e le province autonome provvedono a pubblicare l'elenco di competenza nei rispettivi bollettini.

 

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