ATTENZIONE
SCADENZA 12.05.2013 PER GLI AGGIORNAMENTI
Dal 31 luglio 2010 le attività economiche soggette a verifica dei requisiti possono essere iniziate dalla data di presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Registro Imprese della Camera di Commercio.
L'art. 49 comma 4 bis del D.L. 78/2010 (convertito con L. 122/2010) ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che permette di avviare una qualunque attività di impresa con un’unica - preventiva - comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti che le varie leggi prevedono.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PRATICHE DAL 12.05.2012
In seguito all'entrata in vigore del D.M. 26/10/2011, è soppresso il Ruolo Interprovinciale dei Mediatori Marittimi per la Sezione Ordinaria per cui, dal 12.05.2012, ogni impresa individuale o società, che intenda iniziare la professione di mediatore marittimo, deve presentare all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio in cui ha fissato la propria sede operativa e unità locale, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA):
- La SCIA: potrà essere presentata unicamente in modalità telematica, tramite il programma informatico Comunica-Starweb e inoltrata al Registro delle Imprese.
Dovrà essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà riguardanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dall’art. 7 della legge 478/1968 e s.m.i. per l’esercizio dell’attività.
Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le successive modifiche inerenti l’attività e i soggetti in possesso dei requisiti generali, professionali e morali.
La data di inizio attività è contestuale alla presentazione della SCIA.
(compilare apposita Sezione Scia e "Sezione Requisiti" sul "Modello Mediatori Marittimi", Allegato A del D.M., codificato C36).
- AGGIORNAMENTI:
Tutte le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data del 12.05.2012, compilano la sezione "Aggiornamento posizione Ri/Rea" del "Modello Mediatori Marittimi" codificato C36 per ciascuna Sede o U.L. e la inoltrano per via telematica entro 1 anno dall'entrata in vigore del D.M. 26.10.2011 (dal 12.05.2012 fino al 12.05 2013), all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, nel cui circondario hanno stabilito la Sede o l'Unità Locale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento (art. 11 comma 1 D.M. 26.10.2011 Norme Transitorie). Accedi alla GUIDA
- ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE REA:
A regime: i soggetti che cessano di svolgere l' attività all'interno di un' impresa richiedono, entro 90 giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione "Iscrizione nell'apposita sezione (a Regime)" del "Modello Mediatori Marittimi" codificato C36 (art. 7 comma 1 D.M. 26.10.2011).
Informazioni più dettagliate sono contenute nella "GUIDA AGLI ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE MARITTIMO".
Normativa di riferimento:
-
Legge 12 marzo 1968 n. 478
-
D.M. 10.12.1968
-
D.P.R. 4 gennaio 1973 n.66
-
Art.19 Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.
-
artt. 75 e 85 del D. Lgs. n.59 del 26.03.2010 "Attuazione della direttiva 2006 /123/CE relativa ai Servizi del Mercato Interno"
-
Legge n. 122 del 30.07.2010 - (art. 49 comma 4 bis del D.L. n. 78/31.05.2010)
-
Circ. Mi.S.E. n. 3637/C del 10.08.2010
-
D.M. 26.10.2011 "Modalità di iscrizione nel Registro imprese e nel REA, dei soggetti esercenti l' attività di Mediatore Marittimo disciplinata dalla legge 12.03.1968, n. 478, in attuazione degli artt. 75 e 80 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59".
Sono mediatori marittimi coloro che esercitano professionalmente l’ attività di mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo delle cose.
Requisiti per l'impresa
Individuale:
Chiunque voglia iniziare l'attività di mediatore marittimo come impresa individuale deve possedere:
Requisiti di carattere generale e professionale:
- aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;
- aver sostenuto un esame volto ad accertare il requisito professionale.
Per lo svolgimento dell’attività di mediatore marittimo, sezione ordinaria dell' ex ruolo, è previsto un esame orale.
Gli argomenti sono indicati dall’art. 10 del D.P.R. 66/1973 (scarica materie d’esame);
in alternativa:
- iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale (a norma dell'art. 11 comma 2 del D.M. 26.10.2011, tale iscrizione costituisce requisito professionale "permanentemente abilitante" per l'avvio dell'attività);
- oppure essere iscritto nella apposita sezione R.E.A. (a regime).
Requisiti Morali:
-
non essere interdetto o inabilitato;
-
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa;
-
non avere riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Requisiti Finanziari:
L'impresa che esercita l'attività di mediazione marittima, deve:
-
€ 258,23 per l’esercizio dell'attività di cui alla sezione ordinaria dell'ex ruolo
La cauzione potrà essere prestata tramite fideiussione bancaria, oppure tramite versamento presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.
L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un soggetto (preposto) in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività (art. 4 del D.M. 26.10.2011).
Società
Nel caso di Società, tutti i legali rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità (generali, professionali e morali) per svolgere l'attività di mediazione marittima.
Incompatibilità
L’esercizio della professione è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l’impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
Esami
A norma dell'art. 14 del D.M. 26.10.2011, gli esami continuano ad aver luogo presso la CCIAA in cui era istituito il ruolo. La Camera di Commercio di Ravenna (competente per i residenti o aventi domicilio professionale nelle province di Ravenna, Bologna, Ferrara - D.M. 10.12.1968), provvede almeno una volta all’anno ad organizzare una sessione d’esame, assicurando la massima pubblicità anche con l’inserzione dell’avviso di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Validità degli esami
Successivamente al superamento degli esami, il candidato può iniziare l’attività entro cinque anni dalla data dell’esame.
Documentazione per sostenere l’esame:
-
domanda in bollo del valore vigente, utilizzando l'apposito modulo di domanda d'esame, con firma semplice del sottoscrittore e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, da presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Camera di Commercio di Ravenna, entro e non oltre la data indicata ogni anno sul bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
Le domande pervenute fuori termine non saranno ritenute ammissibili.
-
Attestazione del versamento di Euro 77,00 sul c/c postale 15570484 intestato alla Camera di Commercio di Ravenna - Viale Farini, 14 - indicando la seguente causale "diritti di segreteria per esami mediatori marittimi".
Modalità di iscrizione (SCIA)
Il Mediatore Marittimo che intende iniziare l'attività, deve inviare al Registro Imprese la pratica telematica Comunica-Starweb, compilando in ogni sua parte il modello della SCIA (Modello Mediatori Marittimi - Allegato A del D.M., codificato C36), completo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle autocertificazioni comprovanti il possesso di tutti i requisiti generali, professionali, morali e finanziari.
I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare “REQUISITI” (Allegato B del D.M).
- Occorre inoltre integrare la Comunicazione Unica, firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa societaria, con i seguenti allegati, sempre firmati digitalmente:
-
Attestazione di versamento della Tassa di Concessione Governativa di Euro 168,00 effettuato sul conto corrente postale n. 8003 intestato a:
Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – codice tariffa 8617 -
(allegare l'attestazione scannerizzata del versamento).
E' dovuta qualora il Mediatore Marittimo non sia iscritto nell'ex ruolo.
E' dovuta per la Società e per ogni Legale Rappresentante (nel caso in cui il LGR sia già iscritto nell'ex ruolo, per lui la tassa non è dovuta).
E' dovuta in caso di nomina di ulteriore Legale Rappresentante o di preposto, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, ma non iscritto nell'ex ruolo.
-
Diritti di Segreteria relativi alla pratica Registro Imprese/REA
-
Imposta di Bollo virtuale di Euro 17,50 in caso di iscrizione di impresa individuale.
-
scansione della documentazione attestante la costituzione della cauzione di € 258,23 di cui all'art.23 della legge 478/1968 (firmata digitalmente).
L'originale della documentazione inerente la cauzione deve essere depositato entro 7 giorni al competente Ufficio della Camera di Commercio.
Tempi di iscrizione
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) viene esaminata entro 60 giorni dalla presentazione (decorsi tali termini la pratica viene accolta per silenzio-assenso, art.20 L. n.241/'90).
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della Segnalazione (SCIA), verranno adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Accedi alla GUIDA
Accedi alla documentazione e normativa
Accedi alla modulistica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IL MEDIATORE MARITTIMO PUBBLICO
Il Ruolo Interprovinciale dei Mediatori Marittimi (per le province di RA - BO - FE) rimane in vigore per la Sezione Speciale riservata ai Mediatori Marittimi Pubblici, che sono abilitati ad esercitare i pubblici uffici riguardanti gli incarichi a presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
Per l'esercizio dell’attività di mediatore marittimo pubblico, è obbligatoria l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo.
Il requisito professionale per l'iscrizione è costituito dall'esame.
L' esame, i cui argomenti sono indicati dall’art. 11 del D.P.R. n.66/1973, consiste in due prove scritte ed una orale. (scarica materie d’esame).
Requisiti di carattere generale e morale: tali requisiti sono i medesimi relativi all'attività di mediatore marittimo della sezione ordinaria dell'ex ruolo.
Requisiti finanziari:
Per l'iscrizione di cui alla sezione speciale del ruolo di mediatore marittimo pubblico, è obbligatorio effettuare il deposito della cauzione (di cui all'art.23 comma 2 della legge 478/1968), pari a € 516,46.
DIRITTI E BOLLI
- Diritti di Segreteria di Euro 31,00
- Tassa di Concessione Governativa di Euro 168,00 effettuato sul conto corrente postale n. 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – codice tariffa 8617
- Marca da bollo di Euro 14,62 sulla domanda di iscrizione
- Originale della documentazione relativa a deposito cauzione.