Certificati del Registro Imprese e altri certificati rilasciati dalla Camera di Commercio
Il 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte con l’art. 15, comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (la cosiddetta “Legge di stabilità 2012”), alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Si riportano di seguito le principali novità introdotte:
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le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati: pertanto a partire dal 1° gennaio 2012 i certificati sono sempre sostituti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e la Camera di Commercio non può richiedere né accettare i certificati eventualmente presentati dall’interessato nell’ambito di un procedimento amministrativo attivato su istanza di parte;
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i certificati rilasciati dalla Camera di Commercio di Ravenna a partire dal 1° gennaio 2012 contengono la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Vengono quindi rilasciati certificati che sono validi solo per la successiva presentazione a soggetti privati.

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